Statuto


Associazione Piè Monte 
Associazione Culturale per la promozione Turistica

Art. 1 È costituita in Alessandria, Associazione Piè Monte – Associazione Culturale per la promozione Turistica,  è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2 La durata dell’associazione è indeterminata.
Art. 3 L’Associazione che non ha scopo di lucro si propone la promozione del turismo in Piemonte, in tutti i suoi aspetti e realtà realizzando attività e servizi sussidiari e operativi al raggiungimento degli scopi. Sarà impegno dell’associazione operare al fine di valorizzare le culture ed il territorio.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- promuovere il turismo in Piemonte, in tutti i suoi aspetti e realtà per ogni provincia e comune, realizzando attività e servizi sussidiari e operativi al raggiungimento  degli scopi;
- promuovere la cultura e il territorio piemontese in regione, in Italia e all’estero. Sarà impegno dell’associazione operare al fine di valorizzare le culture ed il territorio, contribuire alla crescita e allo sviluppo di territori svantaggiati e/o depressi e proporsi come veicolo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- operare nel settore del turismo naturale ed eno-gastronomico, culturale, sociale e religioso organizzando gite, viaggi, escursioni, tours, itinerari con servizi di accompagnamento e guida turistica per i propri associati e attuando e svolgendo attività di marketing turistico rivolte a enti pubblici o aziende private per promuovere l’immagine del territorio e dell’ospitalità in Piemonte;
- attività editoriale ed informativa: pubblicazione di un bollettino e di newsletters contenenti opportunità, studi e ricerche compiute indirizzate ai soci dei settori turistici, culturali e sportivi;
- attività di formazione: corsi di formazione per operatori del settore turismo, per studenti e giovani interessati ad uno sbocco professionale nel settore turismo; incontri formativi per la gestione delle attività turistiche, culturali, artistiche e sportive;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti ed eventi;
- acquisire e gestire spazi e locali di ritrovo, dotandoli di ogni attrezzatura e struttura necessaria, mirati alla promozione dell’attività associativa dei singoli associati;
- realizzare una serie di iniziative di natura musicale, teatrale, folkloristiche, artistiche, filmica, promuovere festeggiamenti, convegni, incontri, rassegne, tavole rotonde, conferenze e dibattiti su temi culturali e di attualità in ordine alle finalità dell’associazione;
- organizzare raccolta fondi e/o attività di volontariato individuale o di gruppo, riferito a gli scopi ed alle finalità dell’associazione e secondo le vigenti normative comunitarie, Nazionali e Regionali;
- realizzare e promuovere iniziative e servizi idonei alla salvaguardia della natura e dell’ambiente e della protezione civile nell’intento di diffondere una sana cultura ecologica;
- organizzare un’associazione inteso come luogo di ritrovo e raduno degli associati, ad esclusivo uso degli associati per riscoprire la cultura della cucina tipica regionale;
- esercitare la edizione, diffusione e la produzione di opere in genere con ogni mezzo tecnico, nonché l’attività editoriale per saggi, guide o pubblicazioni periodiche;
- coordinare e combinare servizi per l’allestimento di spettacoli, che potranno assumere carattere sia pubblico che privato;
- organizzare concorsi e premi di qualsiasi genere, in ambito culturale, sportivo, artistico e dello spettacolo.
Art. 4 Per il perseguimento dei sopra indicati scopi sociali l’Associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie, previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, assumere partecipazioni ed interessenze dirette o indirette in società costituite o costituende, cooperative e consorzi, altre associazioni ed enti associativi e rappresentativi, in genere, aventi scopi affini o connessi al proprio, qualora consentito dalle normative vigenti in materia. Partecipare a bandi di concorso promossi dai comunali, regioni ed europei. L’Associazione potrà, quindi, conseguire tutte le agevolazioni e previdenze previste dalla legislazione vigente e futura sia regionale, che nazionale, che comunitaria, sia sotto forma di mutui e finanziamenti agevolati che di contributi a fondo perduto; potrà compiere tutte le operazioni finanziarie che si renderanno necessarie per conseguire gli scopi sociali. Al fine del raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre, utilizzare qualsiasi mezzo pubblicitario e di informazione.
Art. 5 L’Associazione può stabilire rapporti di scambio e collaborazione con enti pubblici e privati, società, associazioni similari ed istituti, sia italiani che stranieri, utili a concorrere e/o favorire il raggiungimento degli scopi sociali, per conto dei quali potrà, anche organizzare e realizzare manifestazioni in Italia e all’estero
Art. 6 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)         dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo;
b)         da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza risultante dal rendiconto annuale;
c)         da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di privati;
Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle varie attività dell’Associazione sono costituite:
-           dalle quote di iscrizione dei soci;
-           dalle quote associative annuali;
-           dagli eventuali altri contributi dei soci, dai contributi di enti pubblici e privati, società, associazioni, persone fisiche etc., anche non soci, che vogliano sostenere l’attività dell’Associazione, dai corrispettivi pagati da terzi per beni e servizi forniti dall’Associazione.
L’Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 7 L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero di soci è illimitato ed essi si dividono in:
-           soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
-           soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno caratteristiche proprie e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
L’importo delle quote sociali viene fissato inizialmente nell’atto costitutivo o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 8 La qualità di socio dell’Associazione si perde:
-           per recesso;
-           per mancato pagamento di una quota sociale, accertato e dichiarato dal Consiglio Direttivo;
-           per mancata partecipazione all’attività sociale per due esercizi consecutivi accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo;
-           per provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo qualora il socio con il suo comportamento si ponga in contrasto con i fini e gli interessi dell’Associazione.
Art. 9 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 10 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 11 Gli organi dell’Associazione sono:
-          l’assemblea dei Soci;
-          il Consiglio Direttivo;
-          il Presidente;
-          il Collegio dei Probiviri;
-          il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 12 L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo su convocazione del Presidente o in caso di suo impedimento, su convocazione del Vice Presidente o per richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 13 L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-           elegge i membri del Consiglio Direttivo, e qualora lo ritenga opportuno all’interno di essi, designa direttamente il Presidente;
-           approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-           elegge i soci onorari;
-           coopta uno o più soci onorari che verranno proposti dal Presidente o da due soci ordinari e/o onorari;
-           approva il regolamento interno;
-           apporta e diffonde il programma di attività elaborato dal Consiglio Direttivo;
-           propone attività e programmi e qualsiasi suggerimento possa migliorare la qualità della Associazione ed incrementarne lo sviluppo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 14 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri a 5 membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 15 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione, si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
-          il Presidente;
-          da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-          richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-           predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
-           formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
-           eleggere il Vice Presidente;
-           eleggere il Segretario;
-           eleggere il Tesoriere;
-           elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-           elaborare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
-           stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
-           deliberare le modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei soci.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione. Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti. Il Segretario redigerà il verbale delle riunioni e lo firmerà unitamente al Presidente. In caso di dimissioni, recesso o decesso, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio. I Consiglieri contraggono per effetto della nomina e della propria gestione la responsabilità determinata dal Codice Civile. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, lettera, telefax o e-mail, diretta a ciascun membro con un preavviso di tre (3) giorni.
Art. 16 Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 17 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio eventualmente residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 18 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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